Regolamento

ISCRIZIONE

Articolo 1

L’iscrizione all’Associazione della Stampa di Puglia è annuale e può esser fatta, con il pa-gamento non frazionabile della quota, in qualsiasi periodo dell’anno, con le modalità previ-ste negli articoli 2,3 e 4 del Regolamento della F.N.S.I.
La quota di iscrizione, indipendentemente dal mese in cui è avvenuta, ha efficacia fino al termine dell’anno solare.
Il mancato versamento della quota determina morosità e non decadenza dalla condizio-ne di iscritto che si ha, invece, dopo 3 anni consecutivi di morosità o per le altre cause eleca-te dall’art. 3 dello Statuto, previa decisione del Consiglio Direttivo. Il versamento della quota perfeziona la condizione di iscritto.

Articolo 2

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo fissa l’ammontare della quota di i-scrizione per l’anno successivo, con la facoltà di stabilire eventuali riduzioni della quota di i-scrizione per i giornalisti pensionati.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 3

All’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di partecipare e, conseguentemente diritto di voto, soltanto quanti abbiano perfezionato l’iscrizione con il pa-gamento della quota.

ASSEMBLEE PROVINCIALI

Articolo 4

La prima fase fondamentale del Congresso regionale, ordinario o straordinario, convoca-to secondo le modalità stabilite dallo Statuto, è costituita dalle Assemblee provinciali, alle quali hanno diritto di partecipazione i giornalisti professionali e collaboratori, che abbiano rinnovato l’iscrizione all’Associazione con il pagamento della quota almeno 15 giorni prima della data fissata per il Congresso.

Articolo 5

Almeno 30 giorni prima della data fissata per il Congresso, gli iscritti che abbiano residenza in una provincia e domicilio professionale in altra provincia, debbono indicare formalmente alla Segreteria dell’Associazione a quale Assemblea provinciale intendono partecipare per l’elezione dei delegati al Congresso.

Articolo 6

Nella prima settimana del mese precedente la data del Congresso, il Consiglio Direttivo prepara gli elenchi degli iscritti suddivisi per provincia e, per ogni provincia, per categoria professionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo precedente. Nella stessa riu-nione il Consiglio Direttivo designa i giornalisti che dovranno presiedere le Assemblee provin-ciali, indicando per ciascuno la sede a cui è destinato. Copia degli elenchi degli iscritti abili-tati alla partecipazione viene rimessa alle Sezioni provinciali, laddove funzionanti, e ai giorna-listi designati come Presidenti delle Assemblee. Inoltre, sempre nella stessa riunione, il Consi-glio Direttivo calcola sulla base degli elenchi degli iscritti la quota variabile dei giornalisti pro-fessionali e collaboratori che dovranno essere eletti delegati al Congresso, comunicando su-bito i dati relativi alle Sezioni provinciali, ai Fiduciari provinciali ove esistono in mancanza di strutture sezionali, e ai giornalisti designati come Presidenti delle Assemblee di provincia.

Articolo 7

In mancanza di indicazione diversa, l’Assemblea provinciale si terrà nel capoluogo di pro-vincia, in sede che verrà indicata insieme all’ora di inizio dalla Sezione provinciale o dal Fidu-ciario provinciale, che si assumono la responsabilità dell’organizzazione. All’organizzazione delle Assemblee provinciali di Bari provvede il Consiglio Direttivo dell’Associazione Regionale.
L’Assemblea provinciale è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti. La seconda convocazione è fissata ad un’ora di distanza dalla prima con-vocazione.

Articolo 8

Al termine dell’eventuale dibattito, il Presidente dell’Assemblea provinciale riceve le liste o la lista dei candidati all’incarico di delegati e stabilisce ad almeno un’ora di distanza l’inizio delle operazioni di voto che si svolgeranno a scrutinio segreto, a mezzo di schede preparate dalla Sezione provinciale o dal Fiduciario provinciale, e che dovranno avere la durata ininter-rotta di almeno due ore. Il Presidente sceglie tre scrutatori fra i presenti per le operazioni di scrutinio. In relazione all’art. 9, 2° comma, dello Statuto, concorrono all’assegnazione dei de-legati e conseguentemente alla graduatoria dei resti le liste che abbiano raggiunto almeno un quoziente pieno. Al termine dello scrutinio il Presidente dell’Assemblea proclama i delegati eletti per la categoria dei professionali e per quella dei collaboratori, comunicando subito i loro nomi al Consiglio Direttivo dell’Associazione al quale va anche rimesso immediatamente il materiale relativo ai lavori dell’Assemblea e alle operazioni di voto.

CONGRESSO REGIONALE

Articolo 9

Qualora un delegato provinciale rinunci, con comunicazione scritta, a partecipare al Congresso, verrà sostituito dal primo nella graduatoria dei non eletti in caso di lista unica o dal primo dei non eletti della propria lista.
Le sostituzioni devono essere comunicate alla Commissione per la verifica dei poteri sino al termine della seduta d’insediamento dell’Ufficio di Presidenza congressuale.

Articolo 10

La Commissione elettorale del Congresso di cui all’art. 15 dello Statuto raccoglie e coordi-na le liste per l’elezione di Presidente e di Vice Presidente e quelle per le elezioni del Consi-glio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la validità delle candidature nominative e di lista si fa riferimento al 4° comma dell’art. 9 dello Statuto.
Termi-nate le operazioni di verifica, la Commissione elettorale predispone le schede per la votazio-ne che dovrà avvenire a scrutinio segreto.

Articolo 11

Terminate le operazioni di verifica da parte della Commissione elettorale, la Presidenza del Congresso invita le delegazioni a designare ognuna un rappresentante professionale ed uno collaboratore. Quindi la Presidenza procede fra i nomi proposti alla scelta per il sorteggio di due scrutatori professionali e due scrutatori collaboratori. Il Seggio è presieduto dal Presiden-te del Congresso o da un membro dell’Ufficio di Presidenza da lui delegato. I rappresentanti delle delegazioni non scelti come scrutatori assistono come osservatori alle operazioni di scru-tinio.
La Presidenza del Congresso fissa l’ora di inizio delle operazioni di voto.

Articolo 12

In relazione all’art. 16 dello Statuto, il Seggio elettorale e la Commissione elettorale proce-deranno all’assegnazione dei posti nel Consiglio Direttivo e negli altri organi associativi se-condo le norme previste per le Assemblee provinciali (art. 9, 2° comma, dello Statuto); con-corrono all’assegnazione dei seggi e conseguentemente alla graduatoria dei seggi, le liste che abbiano raggiunto almeno un quoziente pieno.
Per il calcolo del quorum vengono ritenuti validi tutti i voti espressi, compresi quindi quelli manifestatisi con schede bianche o considerate nulle durante lo scrutinio.

CONGRESSO STRAORDINARIO

Articolo 13

In relazione all’art. 10 dello Statuto la richiesta di Congresso straordinario, corredata dall’ordine del giorno, va rivolta al Consiglio Direttivo che entro un mese deve determinare un periodo di 15 giorni (3 ore al giorno, esclusi i festivi) per la raccolta delle firme.
Per la loro autenticazione, le firme devono essere sottoscritte, su fogli che conterranno la richiesta del Congresso straordinario e relativo O.d.G. dinanzi ad una Commissione di almeno 4 membri per metà rappresentativa del Consiglio Direttivo.
Se nei termini prescritti si raccoglie il numero di firme sufficiente per dare validità alla richie-sta di Congresso straordinario, il relativo verbale va notificato al Consiglio Direttivo che entro i successivi 60 giorni dovrà convocarsi e fissare la data di svolgimento.

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

Articolo 14

In riferimento all’art. 34 dello Statuto, le Sezioni provinciali, per regolare la loro vita e il fun-zionamento dei loro organi, dovranno uniformarsi, con le facoltà previste dall’art. 35 dello Statuto, al regolamento tipo approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. La provincia di Bari è esclusa dall’organizzazione di una Sezione provinciale in quanto le relative funzioni vengono svolte direttamente dall’Associazione regionale.

Articolo 15

Con riferimento all’art. 34 dello Statuto, dove non esistano Sezioni provinciali l’iniziativa del-la loro costituzione è promossa dall’Associazione regionale. In relazione all’art. 35 dello Statu-to, la composizione degli organi dirigenti delle Sezioni provinciali dovrà essere adeguata al numero degli iscritti in regola con le quote associative.

Articolo 16

Per agevolare il funzionamento delle Sezioni provinciali, il Consiglio Direttivo dell’Associazione regionale potrà delegare ad esse quei compiti che sono delegabili, stabi-lendo eventualmente indennità di integrazione, a mezzo di convenzioni che dovranno essere stipulate caso per caso.