Aeranti Corallo 2023-2026

    La FNSI e l’Aeranti-Corallo hanno sottoscritto oggi il rinnovo del Contratto collettivo nazionale per il Iavoro giornalistico nelle imprese del settore radiotelevisivo locale, nonché il regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) giornalistica nelle imprese dello stesso settore

    Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le novità introdotte dal nuovo CCNL, che si allega alla presente nella sua formulazione rinnovata.

    1. DURATA

    Il nuovo CCNL avrà una durata quadriennale e sarà in vigore dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Si ricorda che la durata quadriennale (in luogo della precedente durata triennale) deriva dal previgente articolo 46 del CNLG il quale prevedeva per l’appunto che alla scadenza le parti avrebbero rinnovato un contratto quadriennale.

    2.  AGGIORNAMENTI NORMATIVI

    Tutte le previsioni contrattuali sono state armonizzate con le norme di Iegge varate successivamente all’ultimo rinnovo (datato 08/03/2017).

    Quindi si è proceduto ad aggiornare ì riferimenti aIl’lNPGl in considerazione del fatto che il comma 103, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha previsto – al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti – il trasferimento, con effetto dal 1” luglio 2022, della funzione previdenziale svolta daII’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), limitatamente alla gestione sostitutiva, all’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

    Sono stati aggiornati i riferimenti alla CASAGIT, oggi CASAGIT SALUTE.

    Sono stati, infine, aggiornati i riferimenti normativi dei seguenti istituti contrattuali: contratti a termine, lavoro a tempo parziale, servizio militare, limiti di età e requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di anzianità e protocollo di consultazione sindacale

    3. COORDINATORE REDAZIONALE

    Il nuovo articolo 2 lettera c) del contratto, prevede che il coordinatore redazionale — ovvero il tele-radiogiornalista al quale, nell‘ambito dell’organizzazione del lavoro redazionale ed in funzione della dimensione della struttura giornalistica aziendale, sono state affidate mansioni gerarchiche di coordinamento del lavoro redazionale —avrà competenza anche sui collaboratori esterni (co.co.co.), nonché sui liberi professionisti.

    4. NUOVE FIGURE

    Il nuovo articolo 2, lettera e) del contratto prevede che l’opera del tele-radiogiornalista, nel corso dell’orario normale di lavoro potrà essere utilizzata, nel rispetto delle sue competenze professionali, anche per le eventuali testate on line prodotte dall’azienda, nonché per l’eventuale diffusione di contenuti tramite siti web e piattaforme social – ivi comprese, a titolo esemplificativo, l’attività di videomaker che realizza e trasforma immagini, sia foto che video, adattandole alla pubblicazione su internet e sulle piattaforme social, nonché l’attività di web editor che si occupa della buona consultabilità dei contenuti e facilita l’indicizzazione degli stessi sui motori di ricerca – fermo restando che la sua prestazione deve comunque svolgersi prevalentemente nella testata di appartenenza

    5. DIRETTORE
    È stata inserita la previsione contrattuale per cui la retribuzione è definita e concordata tra l’azienda e il direttore

    6.TRASFERIMENTO

    È stato previsto che, in caso di trasferimento – ad una distanza superiore di 60 km dal luogo di assunzione – quando non vi sia consenso dell’interessato ed in assenza delle condizioni di cui all’articolo 2103 del C.C. (comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive) sarà

    obbligatorio sentire il parere del comitato o del fiduciario di redazione e, in caso di loro assenza, della competente Associazione Regionale di Stampa.

     7. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

    All’articolo 36 (a cui integralmente si rimanda) le parti hanno concordato la determinazione e l’inserimento di un Regolamento di disciplina, in cui si prevede che – fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla Iegge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli deIl’Ordine – il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente contratto e delle norme di Iegge e che in presenza di violazioni dei predetti obblighi, l’azienda, potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Iegge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari: Rimprovero verbale, Rimprovero scritto, Multa, Sospensione dal Iavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni e Licenziamento.

    8.  AUMENTI RETRIBUTIVI

    Il rinnovo prevede inoltre un aumento retributivo per tutti i teleradiogiornalisti dipendenti, fissato – a regime – in 100,00 euro lordi mensili, che saranno riconosciuti in due trances da 50,00 euro lordi ciascuna, con decorrenza marzo 2023 e marzo 2024. Il tutto come sintetizzato nella tabella che segue.

     

    QUALIFICHE Minimi di stipendio da maggio 2018 Minimi di stipendio da marzo 2023 Minimi di stipendio da marzo 2024
    Tele- radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 2.015,55 2.065,55  

     

     

    2.115,55

     

     

    Tele-radio con oltre 24 mesi di attività lavorativą nel settore giornalistico  

    1.585,13

     

     

    1.635,13

     

     

    1.685,13

     

    Tele- radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico  

    1.420,58

     

     

    1.470,58

     

     

    1.520,58

     

     

    Per quanto riguarda invece i teleradiogiornalisti collaboratori (non dipendenti), qualora le prestazioni concordate (a decorrere dal 1º gennaio 2023) siano almeno 6 al mese, il compenso lordo annuo non potrà essere inferiore a 3.600 euro (anziché 3.000 euro come previsto in precedenza), che si traduce in un compenso pari a 50,00 euro lordi a prestazione.